Vendita/Acquisto tra privati
Onde evitare incomprensioni e rischi multe faccio un breve resoconto di cosa bisogna fare per vendere od acquistare la moto tra privati.Se si vende un veicolo ad un privato, occorre:
* redigere l'atto di vendita (con autentica della firma dell'intestatario) in favore dell'acquirente;
* consegnare all'acquirente il documento di proprietà del veicolo (il Certificato di Proprietà o il Foglio Complementare) e la Carta di Circolazione.
E' infatti l'acquirente del veicolo che, secondo quanto previsto dal Codice della Strada (art. 94), entro 60 giorni deve trascrivere il passaggio di proprietà e deve aggiornare la carta di circolazione del veicolo.
N.B. Sono autorizzati ad autenticare le firme degli atti, oltre ai notai, gli Uffici Comunali e i Titolari degli Sportelli Telematici dell’Automobilista (STA) di cui all’art. 2 D.P.R. n. 358/2000, e cioè i Titolari delle Delegazioni dell’ACI e delle Imprese di Consulenza Automobilistica che hanno attivato lo STA, oltre che gli Uffici Provinciali della Motorizzazione (DTT) e gli Uffici Provinciali dell’ACI che gestiscono il P.R.A. (art. 7 del decreto legge n.223 del 4 luglio 2006).
ATTENZIONE
Trascorsi 60 giorni dalla data dell'atto di vendita, è buona regola accertarsi che l'acquirente abbia provveduto ad effettuare la trascrizione del passaggio di proprietà. In caso contrario, il precedente proprietario rimane intestatario del veicolo al Pubblico Registro Automobilistico: per effetto di questa intestazione, può essere chiamato a rispondere di tutte le conseguenze connesse al presunto possesso ed uso del veicolo (es. danni provocati a cose o persone, tasse auto non versate, contravvenzioni al Codice della Strada).
Per verificare l'avvenuta trascrizione basta effettuare la
"visura" online o richiederla direttamente all'Ufficio Provinciale del P.R.A., in base alla targa del mezzo venduto. La "visura" infatti riporta tutte le informazioni giuridico-patrimoniali, relative al veicolo, di rilevanza attuale.
Mi raccomando date i soldi al venditore solo nel momento in cui firma il documento di proprietà e fatte tutto al comune che spendete solo in marche da bollo!
Documenti necessari:
* Il Certificato di Proprietà (CdP) del veicolo, da utilizzare come nota di richiesta, sul cui retro deve essere redatta la dichiarazione unilaterale di vendita con la firma del venditore autenticata;
* La fotocopia della carta di circolazione del veicolo;
* La fotocopia di un documento di identità/riconoscimento dell'acquirente;
* Il certificato di residenza dell'acquirente o dichiarazione sostitutiva di certificazione, qualora la residenza non sia riportata sul documento presentato;
* La nota di presentazione al PRA (il modello si trova in distribuzione gratuita presso gli Sportelli Telematici dell'Automobilista) ma solo nel caso in cui l'atto di vendita sia redatto in forma bilaterale - con firma sia del venditore che dell'acquirente - (da presentare in duplice originale in bollo) o sia un atto pubblico o una sentenza (da presentare in originale). Il CdP deve essere comunque presentato in allegato;
* Il modello di richiesta di aggiornamento della carta di circolazione (anche questo modulo è distribuito gratuitamente presso gli Sportelli Telematici dell'Automobilista).
Se la pratica non è presentata direttamente dall'interessato ma da un privato incaricato, occorre allegare al documento di identità/riconoscimento dell'acquirente anche la delega in carta semplice di quest'ultimo a favore della persona che presenta la pratica.
Se l'acquirente è un cittadino extracomunitario residente in Italia, occorre presentare oltre al certificato di residenza od alla dichiarazione sostitutiva di certificazione - qualora la residenza non sia riportata sul documento presentato - anche copia del permesso di soggiorno in corso di validità - oppure copia del permesso di soggiorno scaduto con la copia della ricevuta rilasciata dalle competenti Autorità attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo (tale richiesta deve essere presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro 60 giorni dalla data di scadenza del permesso stesso) - o copia della carta di soggiorno in corso di validità.
Infine, se l'acquirente è un cittadino italiano residente all'estero e iscritto all'A.I.R.E., occorre presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'iscrizione in uno dei registri AIRE e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'elezione a domicilio presso una persona fisica residente in Italia ovvero presso uno Studio di Consulenza.
Somme dovute:
Emolumenti ACI 20,92 euro
Imposta di bollo per trascrizione al PRA 29,24 euro in caso di utilizzo del CDP o 43,86 in caso di utilizzo del mod.NP3
Diritti MCTC 7,80 euro
Imposta di bollo per aggiornamento carta di circolazione 14,62 euro
Ricordate che se andate in comune e direttamente voi al pra gli emulamenti ACI e i diritti MCTC non sono dovuti!!
Sanzioni:
Art. 94. Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario.
1. In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del PRA, su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione di trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà.
2. L'ufficio della Direzione generale della MCTC, su richiesta avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede al rinnovo o all'aggiornamento della carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Analogamente procede per i trasferimenti di residenza.
3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 622 a euro 3.111 (2).
4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nel termine stabilito dai commi 1 e 2, l'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 311 a euro 1.555 .
5. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni previste dal comma 4 ed è inviata all'ufficio della Direzione centrale della MCTC, che provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.
6. Per gli atti di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi posti in essere fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione è consentito entro novanta giorni procedere, senza l'applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.
7. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti ai pubblici registri automobilistici, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa.
8. In tutti i casi in cui è dimostrata l'assenza di titolarità del bene e del conseguente obbligo fiscale , gli uffici di cui al comma 1 procedono all'annullamento delle procedure di riscossione coattive delle tasse, soprattasse e accessori.
Spero di aver fatto cosa utile a tutti.
Mattia Novello
CM Lombardia
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